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L’articolo 3 del Decreto Legge n. 113 del 9 agosto 2024 introduce delle modifiche per le associazioni e società sportive dilettantistiche, estendendo il beneficio dell’agevolazione IVA.

In particolare, fino all’entrata in vigore dell’articolo 5, comma 15-quater, del Decreto Legge n. 146/2021 (prevista per il 1° gennaio 2025), le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono continuare ad applicare le norme stabilite dal quarto comma dell’articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2024, le prestazioni fornite dalle ASD e dalle società sportive dilettantistiche nel contesto dei loro rapporti associativi non saranno soggette a IVA, come previsto dall’articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972. A partire dal 1° gennaio 2025, queste prestazioni saranno soggette a IVA, ma con regime di esenzione.

In base all’articolo 90, comma 1, della legge n. 289/2002, le norme della legge n. 398/1991, che stabilisce il regime speciale per le ASD, e altre disposizioni fiscali applicabili alle ASD si estendono anche alle società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro.

Fino al 31 dicembre 2024, le ASD e le società sportive dilettantistiche potranno continuare ad applicare le disposizioni del quarto comma dell’articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972.

Le disposizioni riguardanti il credito d’imposta pubblicitario sono state aggiornate. L’articolo 4 del Decreto Legge n. 113/2024 prevede un credito d’imposta per investimenti pubblicitari a favore di leghe, società sportive professionistiche e ASD, con l’intento di sostenere il settore sportivo.

Il credito d’imposta si applica agli investimenti pubblicitari effettuati tra il 10 agosto 2024 e il 15 novembre 2024 e deve rispettare i regolamenti UE sugli aiuti de minimis.

Per beneficiare dell’agevolazione, gli investimenti pubblicitari devono essere almeno di 10.000 euro e indirizzati a leghe e società sportive professionistiche, nonché a società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi tra 150.000 e 15 milioni di euro (a condizione che tali soggetti siano stati costituiti prima del 1° gennaio 2023). Le spese devono essere pagate tramite metodi bancari o postali e non in contante.

Le società sportive devono dimostrare di svolgere attività sportiva giovanile e i fondi disponibili saranno ripartiti proporzionalmente tra i beneficiari, con un limite individuale del 5% del totale delle risorse annuali. Gli investimenti in sponsorizzazioni verso soggetti che aderiscono al regime speciale per le ASD sono esclusi.

Il credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione previa richiesta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e si applica il D.P.C.M. n. 196/2020 per le modalità di concessione.

Per quanto riguarda l’aliquota IVA sui corsi di sport invernale, l’articolo 5 del Decreto Legge n. 113/2024 modifica la Tabella A, parte II-bis, del D.P.R. n. 633/1972, includendo i corsi di attività sportiva invernale con un’aliquota IVA del 5%. Questa agevolazione resterà in vigore fino al 1° gennaio 2025, quando le operazioni diventeranno esenti da IVA. Le prestazioni effettuate prima del 10 agosto 2024 sono considerate esenti e le disposizioni precedenti sono mantenute.