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Il nuovo art. 2-ter del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 (decreto Omnibus), introdotto dalla legge di conversione n. 143/2024, modifica le sanzioni accessorie per chi non aderisce al CPB o vi decade. Se una sanzione viene irrogata per violazioni su tributi non inclusi nel CPB o se il contribuente decade dall’accordo, le soglie delle sanzioni vengono ridotte del 50%. Questo si applica anche a chi, per il periodo 2018-2022, non ricorre al ravvedimento o ne decade.

Il nuovo art. 2-quater del medesimo decreto disciplina il ravvedimento per chi ha applicato gli ISA e aderisce al CPB entro il 31 ottobre 2024. Il contribuente deve versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP per le annualità ancora accertabili (2018-2022).

L’art. 1 del D.L. 14 novembre 2024, n. 167 ha prorogato l’adesione al CPB fino al 12 dicembre 2024, per coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024 ma non hanno ancora aderito. È necessario presentare una dichiarazione integrativa.

Con la risoluzione 17 ottobre 2024, n. 50/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i codici tributo da utilizzare nel modello F24.

L’art. 7 del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155 ha esteso l’accesso al ravvedimento per soggetti con ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro, che abbiano dichiarato cause di esclusione dagli ISA per COVID-19 o difficoltà operative. La norma prevede anche il calcolo dell’imposta sostitutiva per tali annualità e consente rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo in caso di dichiarazioni infedeli.

Il Provv. 4 novembre 2024, n. 403886 stabilisce modalità e termini per comunicare l’opzione di adesione al ravvedimento. L’opzione si esercita tramite il versamento delle imposte sostitutive con il modello F24, indicando l’annualità e, per le società, anche l’importo complessivo. L’opzione va esercitata entro il 31 marzo 2025.