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A partire dal 1° gennaio 2025, a seguito della riforma della riscossione prevista dal Dlgs 110/2024 e del recente decreto attuativo del viceministro dell’Economia Maurizio Leo, vengono introdotte  importanti novità per i contribuenti che intendono dilazionare i debiti con l’agente della riscossione, semplificando l’accesso alle rateizzazioni e aumentando le possibilità di rientro.

Durata massima delle rate senza necessita di prova dello stato temporaneo di difficoltà finanziaria.

Per i debiti inferiori a 120mila euro, la dilazione non richiede la dimostrazione dello stato di difficoltà finanziaria. È sufficiente una semplice attestazione per beneficiare di un piano di rientro di durata progressivamente maggiore:

  • 84 rate mensili per le domande presentate tra il 2025 e il 2026;
  • 96 rate mensili per le richieste effettuate tra il 2027 e il 2028;
  • 108 rate mensili per le istanze inoltrate dal 2029 in poi.

Rateizzazioni per debiti superiori a 120mila euro

Se il debitore comprova lo stato di difficoltà, il numero massimo di rate può raggiungere le 120 mensilità, indipendentemente dall’importo del debito o dalla data della richiesta.

Come si valuta lo stato di difficoltà finanziaria?

Il decreto ministeriale individua criteri specifici per dimostrare lo stato di difficoltà economica:

  • Persone fisiche e imprese individuali in contabilità semplificata: rileva il valore dell’ISEE familiare;
  • Altri soggetti: si utilizzano l’indice di liquidità e il rapporto tra debito totale e valore della produzione.

Ad esempio, per le persone fisiche, la difficoltà si presume quando il rapporto tra il totale del debito e l’ISEE mensile (moltiplicato per un coefficiente variabile) supera 1. Per le imprese, invece, la difficoltà economica è dimostrata quando l’indice di liquidità è inferiore a 1 o quando il debito rappresenta una percentuale significativa rispetto al valore della produzione.