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I contribuenti che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti dalla rottamazione quater per mancato, insufficiente o ritardato pagamento delle rate, hanno ora l’opportunità di essere riammessi alla definizione agevolata. Questa possibilità è stata introdotta da un emendamento approvato dal Senato nel corso della conversione in legge del decreto Milleproroghe.

Chi può accedere alla riammissione?

Possono aderire coloro che:

  • avendo aderito alla rottamazione quater, prevista dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), ma non hanno rispettato gli obblighi di pagamento e pertanto sono decaduti per omesso, insufficiente o tardivo pagamento (oltre il limite di tolleranza di 5 giorni).

Modalità e termini per la riammissione

  • Scadenza per la presentazione dell’istanza: 30 aprile 2025;
  • Versamento del dovuto: entro il 31 luglio 2025, in un’unica soluzione o in massimo 10 rate;
  • Carichi interessati: quelli affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Rottamazione Quater: un breve riassunto

L’agevolazione introdotta dalla legge n. 197/2022 consente ai contribuenti di estinguere i debiti inclusi nella procedura pagando solo:

  • il capitale dovuto;
  • le spese per le procedure esecutive;
  • i diritti di notifica.
  • invece, non sono dovuti gli interessi di mora, le sanzioni e l’aggio.

Successivamente, il decreto legge n. 51/2023 ha posticipato i termini per la presentazione della domanda e per i successivi adempimenti. L’adesione alla rottamazione ha coinvolto tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, inclusi quelli già oggetto di precedenti misure agevolative decadute per mancato pagamento.

Sono stati esclusi dalla definizione agevolata:

  • Debiti affidati prima del 1° gennaio 2000 o dopo il 30 giugno 2022;
  • Recupero di aiuti di Stato;
  • Sanzioni penali e multe;
  • Risorse proprie UE e IVA all’importazione;
  • Debiti affidati ad enti previdenziali privati che non hanno aderito alla misura.

Rateizzazione e scadenze

La legge di Bilancio 2023 prevedeva inizialmente due opzioni:

  1. Pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023;
  2. Rateizzazione in massimo 18 rate, suddivise su cinque anni, con le prime due scadenti il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.

Con successivi provvedimenti, alcune scadenze sono state differite:

  • proroga al 15 marzo 2024 per le prime tre rate (legge n. 18/2024);
  • slittamento al 15 settembre 2024 per la quinta rata (d.lgs. n. 108/2024).

In caso di ritardi superiori ai 5 giorni di tolleranza, la definizione agevolata perde efficacia e i versamenti già effettuati vengono considerati acconti sulle somme dovute.

Nuova opportunità per i contribuenti decaduti

L’emendamento al decreto Milleproroghe permette ai contribuenti decaduti di essere riammessi alla rottamazione quater presentando domanda entro il 30 aprile 2025. Le modalità operative saranno indicate dall’Agente della riscossione sul proprio sito web. I debitori potranno scegliere di:

  1. pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2025;
  2. optare per un massimo di 10 rate, con la seguente suddivisione:
    • prime due rate: 31 luglio e 30 novembre 2025;
    • rate successive: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, fino al 2027.

Sulle rate saranno applicati interessi al tasso del 2% annuo.

L’importo totale e il piano rateale verranno comunicati dall’Agente della riscossione entro il 30 giugno 2025.

Sugli ulteriori effetti dell’adesione alla riapertura della rottamazione

In base all’articolo 1, comma 240, della legge 197/2022, la sola presentazione dell’istanza consente di anticipare alcuni effetti favorevoli della sanatoria. Si tratta in particolare:

  1. della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
    1. della sospensione dei pagamenti delle dilazioni in corso con l’agente della riscossione;
    1.  del divieto di nuova iscrizione di fermi dei veicoli e di ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti;
    1.  del divieto di avvio di nuove procedure esecutive;
    1.  del divieto di prosecuzione delle procedure già avviate, fatta eccezione per quelle per le quali si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
    1.  della condizione di regolarità fiscale e contributiva del debitore.

Dunque, il contribuente avrà tutto l’interesse ad anticipare la trasmissione della nuova istanza di riammissione, non appena l’AdER ne avrà resa disponibile la procedura di inoltro. In questo modo, infatti, blocca i pignoramenti presso terzi dell’agente della riscossione e le altre forme di esecuzione avviate.

Tra gli altri vantaggi collegati alla trasmissione dell’istanza vi è quello di non essere considerati morosi verso l’agente della riscossione.