Per rispondere al quesito, è necessario prima fare cenno alle norme sul thema.
Ai sensi dell’art. 7 del D.L. 269 del 2003, le sanzioni relative a violazioni tributarie commesse da società con personalità giuridica sono imputabili esclusivamente alle società e non alla persona fisica che ha agito (amministratore, direttore amministrativo). Questa regola trova un’eccezione formulata dal diritto vivente che è quella dello schermo societario.
L’art.7 cit. così recita: “Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di societa’ o enti con personalita’ giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.” Dunque, se le violazioni tributarie imputate riguardano una società con personalità giuridica, alla persona fisica che ha agito non può essere addebitata alcuna sanzione.
Tale disposizione, che è di natura eccezionale, presuppone che la persona fisica autrice della violazione abbia agito nell’interesse e a beneficio esclusivo della società amministrata.
Viceversa, trova applicazione il principio generale stabilito dall’art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 472/1977, mutuato dal diritto penale, della responsabilità personale dell’autore della violazione, secondo il quale “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione” quando l’autore ha agito nel proprio interesse.
Con plurime pronunce, in materia di sanzioni amministrative tributarie, la Suprema Corte ha affermato che l’applicazione della norma eccezionale di cui all’art. 7 D.L. n. 269 del 2003, che deroga al principio della responsabilità personale dell’autore della violazione stabilito dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997, presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell’interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria non colpisca l’autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore.
Qualora risulti che il rappresentante o l’amministratore della società con personalità giuridica abbia agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l’applicazione dell’art. 7, D.L. n. 269 citato, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito.
Pertanto, se l’Agenzia intende irrogare all’amministratore la sanzione tributaria essa deve fornire la prova dello schermo societario, e vale a dire che questa sia un mero strumento artificioso costruito al solo scopo di dissimulare i reali interessi del dominus (amministratore di fatto). Senza tale prova l’atto di irrogazione delle sanzioni è illegittimo.