In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto solo se l’Agenzia specifica le ragioni di contestazione relative alla erroneità tecnica della procedura seguita nello scorporo e nella valutazione degli immobili. Questo il principio redatto dalla CGT di primo grado di Reggio Emilia /sent.107/2/2023), la quale ha annullato, per carenza di motivazione, l’accertamento catastale di rettifica di una proposta di revisione della rendita catastale supportata da una relazione tecnica giustificativa dello scorporo di componenti impiantistiche, perché sovradimensionate rispetto alla destinazione specifica dell’immobile. Nella motivazione, l’Ufficio riferisce genericamente di non condividere le ragioni esposte dal tecnico.
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