Con circolare n. 25/E del 18/08/2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e istruzioni applicative sui profili fiscali del lavoro da remoto in tema di residenza fiscale. In particolare, l’Agenzia afferma che i criteri per la definizione della residenza fiscale delle persone fisiche rimangono quelli ordinari, senza distinzione tra lavoro svolto in presenza o da remoto. Le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non incidono sui criteri di determinazione della residenza fiscale, che restano ancorati all’integrazione di almeno una delle condizioni di cui all’art. 2 del TUIR.
Per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, l’Agenzia prevede che l’accesso al regime speciale impatriati è possibile solo a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento in Italia. Al contrario, non può continuare a fruire dell’agevolazione il soggetto che, trasferitosi a lavorare in Italia, traslochi poi all’estero, pur continuando a svolgere dalla nuova località la propria prestazione lavorativa per il medesimo datore di lavoro italiano in modalità smart working.
La circolare è consultabile al seguente link: