L’articolo 6 del decreto legislativo 21 del 2018 ha introdotto l’articolo 578-bis c.p.p. il quale prevede che il giudice di appello o di Cassazione, decidendo sull’impugnazione e dovendo dichiarare estinto il reato per prescrizione, deve pronunciarsi sul mantenimento della confisca in casi particolari, disposta nei precedenti gradi di giudizio in base all’articolo 240-bis, comma 1, del codice penale o di altre disposizioni di legge, o della confisca prevista dall’art. 322 ter del codice penale, previo accertamento della responsabilità dell’imputato.
Con la sentenza 39115 del 26 settembre scorso la Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice di appello o di Cassazione che decide sull’impugnazione e dichiara estinto un reato tributario per prescrizione deve pronunciarsi anche sul mantenimento della confisca disposta nei precedenti gradi di giudizio solo per i fatti commessi dopo il 6 aprile 2018, data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 del 2018. Per il periodo precedente, invece, la confisca per equivalente, a differenza di quella diretta, non si applica se il reato si estingue per prescrizione. Ciò in quanto, come spiega la Cassazione, la confisca diretta rientra tra le misure di sicurezza patrimoniali, che, in base alle regole generali, devono essere applicate anche in caso di estinzione del reato per prescrizione.
Al contrario, la confisca per equivalente (ex art. 322 ter codice penale) è una misura di natura sanzionatoria e pertanto non può essere inflitta retroattivamente attraverso l’applicazione dell’art. 587 – bis c.p.c.