L’articolo 69, comma 1, D.lgs. n. 546/1992 stabilisce che “le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2 sono immediatamente esecutive“. Per effetto di tale disposizione il contribuente può recuperare le spese di lite immediatamente dopo la sentenza a sé favorevole, senza attendere il passaggio in giudicato della stessa.
Diversamente, l’articolo 15, comma 2-sexies, D.lgs. n. 546/1992 stabilisce che “nella liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, la riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.” Ai sensi di tale norma gli Enti impositori possono recuperare le spese di lite solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Per analogia, tale principio ha validità anche per il difensore antistatario degli Enti impositori o degli Agenti della Riscossione, che dovrà attendere il rilascio della sentenza munita di titolo esecutivo da parte della segreteria della Corte.