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La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania rigetta l’appello dell’Agenzia delle Entrate e conferma la sentenza di primo grado, dichiarando l’illegittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti della contribuente. La Corte riconosce che la mancata indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi quadro RU non determina la decadenza dal beneficio, in quanto si tratta di un’irregolarità formale sanabile mediante dichiarazione integrativa.

Descrizione del caso e dei fatti processuali

La contribuente realizza nel 2016 un investimento in beni strumentali e presenta nel 2018 richiesta di accesso al credito d’imposta, ricevendo l’autorizzazione dall’Agenzia delle Entrate. Il credito viene utilizzato in compensazione con modello F24. L’Agenzia delle Entrate emette una cartella di pagamento per il recupero del credito di imposta sostenendo che la contribuente non ha indicato il credito nella dichiarazione dei redditi del 2016 e degli anni successivi.

L’avv. Gennaro Nunziato, in difesa della contribuente, sostiene che:

  1. l’utilizzo del credito d’imposta è avvenuto nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
  2. la dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza e, come tale, può essere sempre emendata per correggere errori di fatto o di diritto;
  3. l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto, attraverso proprie circolari, che la mancata indicazione del credito d’imposta nel quadro RU costituisce un’irregolarità meramente formale, sanabile mediante dichiarazione integrativa;
  4. la stessa Agenzia aveva sollecitato la contribuente a presentare dichiarazioni integrative, confermando implicitamente la possibilità di sanare l’errore.

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado accoglie la tesi dell’avv. Nunziato. I giudici riconoscono che la contribuente ha sanato l’irregolarità mediante dichiarazioni integrative per gli anni 2016 e 2017, come richiesto dall’Agenzia. La Corte stabilisce che la mancata indicazione del credito in dichiarazione non comporta la sua decadenza, in quanto la legge non prevede tale penalizzazione.

Avverso la decisione di primo grado propone appello l’Agenzia.

La sentenza di secondo grado

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania respinge l’appello e ribadisce:

  1. l’illegittimità della cartella di pagamento impugnata, in quanto il credito d’imposta non è contestato nella sua esistenza ma solo nelle modalità di dichiarazione;
  2. la possibilità per il contribuente di correggere errori dichiarativi attraverso dichiarazioni integrative, anche in sede contenziosa;
  3. la natura formale della mancata indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi, che non giustifica la revoca del beneficio fiscale;
  4. il principio, confermato dalla giurisprudenza della Cassazione, secondo cui l’omessa indicazione del credito non ne determina la perdita, salvo diversa previsione normativa inesistente nel caso di specie.