Il caso concreto: La ricorrente acquista da altra società un ramo di azienda. Successivamente, l’Agente della riscossione notifica alla ricorrente l’intimazione di pagamento impugnata perché la considera responsabile solidale, ai sensi dell’art. 2560 cc, dei debiti previdenziali maturati in capo alla società cedente.
Con il ricorso, la contribuente dimostra di non essere responsabile in solido, ai sensi dell’art. 2560 cc, dei debiti relativi all’alienante perché non è provato che questi fossero iscritti nei libri contabili obbligatori al momento della cessione e che fossero inerenti al ramo di azienda trasferito. Grazie alla produzione documentale, essa prova che i crediti intimati non sono ricompresi tra le passività esistenti alla data del trasferimento, iscritte nei libri contabili obbligatori e perciò inerenti e trasferiti insieme al ramo di azienda ceduto.
Il Tribunale di Lecce accoglie la tesi degli avv.ti Lorena Di Fiore e Gennaro Nunziato, secondo la quale la contribuente non è corresponsabile ai sensi dell’art. 2560 cc, in quanto i crediti richiesti con l’intimazione non sono iscritti nei libri contabili obbligatori della cedente alla data di trasferimento del ramo di azienda a suo favore e la loro iscrizione è elemento costitutivo per la responsabilità del cessionario invocata dall’Ente.