Il caso concreto: oggetto dell’accertamento è un atto di cessione di quote sociali che – in quanto realizzato ad un prezzo ritenuto non congruo – è considerato elusivo. Di conseguenza, l’Agenzia recupera la minusvalenza scaturita da questa vendita ai sensi dell’art.10 bis L. n.212/2000. Inoltre, l’Agenzia afferma che l’indebita deduzione della minusvalenza azzera le riserve della società che, invece, a suo parere, devono concorrere alla formazione del reddito imponibile della liquidazione finale della società. Pertanto, oltre al recupero della minusvalenza, che considerato da solo comporterebbe la mera riduzione della perdita dichiarata senza emersione di maggiore imponibile e maggiori imposte, l’Agenzia recupera a tassazione la riserva che qualifica in “sospensione di imposta”.
La Corte di Giustizia di primo grado di Avellino accoglie la tesi degli avv.ti Di Fiore e Nunziato. Annulla l’avviso perché la riserva di patrimonio non può essere tassata e nessuna maggiore imposta è dovuta, in quanto il recupero della minusvalenza comporta solo la riduzione della perdita fiscale dichiarata.
Con il ricorso introduttivo, i difensori hanno sostenuto quanto segue.
La riserva non deve essere tassata perché essa è formata da utili di esercizio già sottoposti ad imposta (Ires) in occasione della loro formazione. Per la risoluzione positiva della controversia, non è necessario dimostrare che le operazioni di cessione/trasferimento delle quote sociali esaminate dall’Agenzia non hanno natura elusiva e che la minusvalenza è deducibile. Infatti, pur confermato questo recupero ma annullata la ripresa a tassazione della riserva, non vi è più maggior imponibile e non sono dovute maggiori imposte.
L’Agenzia ritiene che la riserva vada tassata perché la qualifica come riserva di “utile in sospensione di imposta” e questa concorre alla formazione del reddito imponibile della società nell’esercizio di distribuzione. La tesi dell’Agenzia è errata.
Per riserva “in sospensione di imposta” si intende la posta “ideale” del patrimonio netto per la quale l’imposizione è stata rinviata al momento in cui ne avviene la distribuzione ovvero a quello in cui si verifica uno dei presupposti che determinano il venir meno del regime di sospensione. Invece, la riserva recuperata a tassazione è composta da utili di esercizio già tassati negli anni di loro formazione, come provato in base a perizia contabile giurata prodotta in giudizio. Di conseguenza, la sua distribuzione non è tassabile in capo alla società, perché gli utili di esercizio dai quali è composta hanno già scontato l’imposta al momento della loro formazione.
I giudici avellinesi accolgono il ricorso e statuiscono che “Il recupero a tassazione della riserva di € 818.594,00, va annullato in quanto formata da utili di esercizio già sottoposti ad imposta. In definitiva la perdita dichiarata di euro 1.451.519,00 va ridotta ad euro 136.519,00 (€ 1451519,00 – 1.315.000,00= 136.519,00). Nessuna imposta va determinata.”.