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Il caso concreto: oggetto dell’accertamento è un atto di cessione di quote sociali che – in quanto realizzato ad un prezzo ritenuto non congruo – è considerato elusivo. Di conseguenza, l’Agenzia recupera la minusvalenza scaturita da questa vendita ai sensi dell’art.10 bis L. n.212/2000. Inoltre, l’Agenzia afferma che l’indebita deduzione della minusvalenza azzera le riserve di utili della società. Invece, queste ultime devono concorrere alla formazione del reddito imponibile perché è presunta la loro distribuzione nell’anno accertato. Pertanto, oltre al recupero della minusvalenza, che considerato da solo comporterebbe la riduzione della perdita dichiarata senza emersione di maggiore imponibile e maggiori imposte, l’Agenzia recupera a tassazione la riserva che qualifica in “sospensione di imposta”.

La Corte di Giustizia di primo grado di Avellino accoglie la tesi degli avv.ti Di Fiore e Nunziato. Annulla l’avviso perché la riserva di patrimonio non può essere tassata e nessuna imposta va determinata.

Con il ricorso introduttivo, i difensori hanno sostenuto quanto segue.

La riserva non deve essere tassata perché essa è formata da utili di esercizio già sottoposti ad imposta.

Per la risoluzione della controversia, non è necessario dimostrare che le operazioni di cessione/trasferimento quote esaminate dall’Agenzia non hanno natura elusiva e che la minusvalenza è deducibile. Una volta annullata la ripresa a tassazione della riserva non vi è più maggior imponibile e non sono dovute maggiori imposte.

L’Agenzia ritiene che la riserva vada tassata perché la qualifica come riserva di “utile in sospensione di imposta” e questa concorre alla formazione del reddito imponibile della società nell’esercizio di distribuzione.

La tesi dell’Agenzia è errata.

Per riserva “in sospensione di imposta” si intende la posta “ideale” del patrimonio netto per la quale l’imposizione è stata rinviata al momento in cui ne avviene la distribuzione ovvero a quello in cui si verifica uno dei presupposti che determinano il venir meno del regime di sospensione.

La riserva recuperata a tassazione è composta da utili di esercizio già tassati negli anni di loro formazione, come dimostra perizia giurata prodotta in giudizio. Di conseguenza, la sua distribuzione non è tassabile in capo alla società, perché gli utili di esercizio dai quali è composta hanno già scontato l’imposta al momento della loro formazione.

I giudici avellinesi accolgono il ricorso e statuiscono che “Il recupero a tassazione della riserva di € 818.594,00, va annullato in quanto formata da utili di esercizio già sottoposti ad imposta. In definitiva la perdita dichiarata di euro 1.451.519,00 va ridotta ad euro 136.519,00 (€ 1451519,00 – 1.315.000,00= 136.519,00). Nessuna imposta va determinata.”.