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Il caso concreto: la ricorrente esercita l’attività di vendita al dettaglio di cibi cotti. A causa dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”, questa ed altre attività sono state colpite da provvedimenti di chiusure e restrizioni. A sostegno delle imprese colpite dalla chiusura, il Governo ha previsto lo stanziamento di contributi a fondo perduto. La contribuente dimostra il possesso del requisito per accedervi e vale a dire che l’ammontare dei corrispettivi del mese di aprile 2020 fosse inferiore ai 2/3 dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Successivamente, l’Agenzia recupera l’agevolazione perché asserisce che la società non ha subito il decremento di ricavi nel periodo interessato, in quanto nel mese di aprile 2020 risultano registrate 13 fatture emesse a favore della società erogatrice di Ticket Restaurant.

Con il ricorso, la contribuente dimostra di aver diritto al contributo in quanto nel mese di aprile 2020 non ha realizzato alcun corrispettivo. In quel mese l’attività risultava chiusa per il provvedimento normativo da emergenza sanitaria che disponeva il lock down. Pertanto, pari a zero i corrispettivi di aprile 2020, il decremento rispetto ad aprile 2019 è realizzato.

La causa del recupero del contributo è la presenza di fatture attive registrate dalla ricorrente nel mese di aprile 2020, nonostante la sospensione dell’attività in quel periodo.

La ricorrente dimostra che le fatture registrate nel mese di aprile 2020 contengono nella descrizione della causale il riferimento al periodo di consegna del ticket a fronte della cessione del bene. Il cliente riceve il cibo acquistato e paga il corrispettivo mediante la consegna di un buono pasto. La consegna del buono pasto attesta l’avvenuta cessione del cibo. Le fatture registrate nel mese di aprile 2020 sono 13 e sono tutte emesse nei confronti della società erogatrice dei ticket. Esse contengono nella descrizione della causale il riferimento al periodo di consegna del ticket a fronte della cessione del bene, diverso dal mese di aprile 2023 di emissione della fattura.

La Corte di Giustizia di primo grado di Napoli accoglie la tesi dell’avv. Nunziato.