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Il recente aggiornamento normativo sulla composizione negoziata della crisi d’impresa, introdotto dal terzo decreto correttivo del Codice della crisi, ha chiarito che anche l’IVA può essere oggetto di riduzione e dilazione di pagamento in tali procedure, al pari degli altri tributi. Questa possibilità è stata confermata dalla relazione illustrativa del decreto e dal comma 2-bis dell’articolo 23 del Codice.

Fino a poco tempo fa, si pensava erroneamente che l’IVA, essendo parte delle risorse dell’Unione Europea, fosse esclusa da tali accordi. Tuttavia, secondo la decisione Ue – Euratom 2020/2053 del Consiglio dell’Unione europea, solo una parte molto ridotta dell’IVA (0,30%) viene considerata come risorsa propria dell’Unione Europea. Pertanto, l’IVA non è completamente esclusa e può essere negoziata come parte della composizione della crisi.

Il testo definitivo della relazione illustrativa ha confermato che l’esclusione riguarda solo i tributi costituenti risorse dell’Unione Europea, escludendo quindi l’IVA. Questo significa che le imprese possono negoziare riduzioni e dilazioni di pagamento dell’IVA e degli altri tributi con le agenzie fiscali.

È importante notare che questa possibilità si applica solo alle composizioni negoziate avviate dopo l’entrata in vigore del correttivo, e non a quelle già iniziate prima di tale data.