La Corte di Giustizia Tributaria di Piacenza accoglie il ricorso presentato avverso cartella di pagamento relativa al recupero dei crediti d’imposta indebitamente compensati, usufruiti a titolo di agevolazione per attività di ricerca e sviluppo industriale.
Il recupero dell’Agenzia scaturisce dalla attività di liquidazione della dichiarazione e dall’indicazione al Rigo RU2 della dichiarazione anno d’imposta 2018 di un credito di imposta proveniente dalla precedente dichiarazione e ritenuto inesistente, poiché nella dichiarazione dell’anno precedente, il 2017, era stata omessa la compilazione del quadro RU per l’indicazione del credito maturato e spettante in quell’anno.
La difesa dimostra che la contribuente ha provveduto all’integrazione della originaria dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2017 entro il termine previsto dall’art.2 Dpr 322/1998, inserendo il credito dapprima omesso e così ripristinando la continuità tra il valore d’imposta dichiarato a credito nel 2017 e quello riportato a nuovo nel 2018.
La Corte riconosce la tempestività della presentazione della dichiarazione integrativa avvenuta entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria e così dichiara l’illegittimità del recupero operato dall’Agenzia.