L’imposta sulle successioni si applica con riferimento a tutti i beni di proprietà del de cuius trasferiti per successione nonché alla costituzione e/o rinuncia gratuita di diritti reali di godimento. L’art. 1, comma secondo, D.Lgs. n. 346/1990 afferma che oggetto di tassazione è anche la costituzione di rendite o pensioni.
Ai sensi dell’art. 5 dlgs cit., l’imposta sulle successioni è dovuta dagli eredi e dai legatari.
L’art. 1, commi 49 e 49-bis, D.L. n. 262/2006 prevede delle franchigie, quelle vigenti riferite ad ogni beneficiario, sono:
- 1.000.000,00 euro per i trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta (figli, genitori, nipoti intesi come figli dei figli ecc.)
b) 100.000,00 euro per i trasferimenti a favore dei fratelli o delle sorelle
c) 1.500.000,00 euro per i trasferimenti effettuati a favore di soggetti portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi della L. 5 febbraio 1992 n. 104.
Gli eredi sono solidalmente responsabili per il pagamento dell’imposta complessivamente determinata su tutti i beni oggetto della successione compresi i legati. Anche l’erede che ha accettato con beneficio d’inventario è solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta, ma solo nel limite del valore della propria quota.
I legatari sono tenuti esclusivamente al pagamento dell’imposta relativa al singolo legato ricevuto (vds art. 36 D.Lgs. n. 346/1990).
La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dall’apertura della successione. Sono onerati i chiamati all’eredità, i legatari, i loro legali rappresentanti, i curatori dell’eredità, gli esecutori testamentari, nonché nei confronti di coloro che succedono
per effetto della dichiarazione di morte presunta o che conseguono il possesso temporaneo dei beni dell’assente (vds art. 28 D.Lgs. n. 346/1990).
L’Agenzia delle Entrate liquida l’imposta di successione in base alla dichiarazione presentata.
Ai sensi dell’art. 50, comma 1, D.Lgs. cit, è punito con la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta liquidata o riliquidata d’ufficio, colui che omette di presentare: la dichiarazione di successione; la dichiarazione sostitutiva; la dichiarazione integrativa.
La dichiarazione sostitutiva e quella integrativa sono previste per le ipotesi in cui, dopo la presentazione della dichiarazione principale, sopravvenga un elemento che dia luogo ad un mutamento nella devoluzione ereditaria o del legato, ovvero all’applicazione dell’imposta in misura superiore.
L’art. 27 D.Lgs. n. 346/1990 prevede che:
- la liquidazione deve essere notificata entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa;
- la rettifica della dichiarazione infedele o incompleta deve essere notificata entro due anni dal pagamento dell’imposta principale;
- in caso di omissione della dichiarazione, l’avviso deve essere notificato entro cinque anni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione omessa.