Dal 1° gennaio 2025, i prestiti e i distacchi di personale saranno soggetti all’IVA anche quando l’azienda ricevente rimborsa esclusivamente il costo dei dipendenti. Questo cambiamento è stato introdotto dall’articolo 167-ter del Decreto-legge 131/2024, in risposta alla pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione Europea che ha dichiarato illegittime le precedenti disposizioni.
Il contesto normativo
Secondo l’articolo 8, comma 35, della legge 67/1988, il prestito o distacco di personale con rimborso limitato ai costi del personale non era soggetto a IVA. Questo orientamento è stato inizialmente confermato dalla giurisprudenza. Tuttavia, nel tempo si è delineata una posizione più restrittiva, secondo cui l’esclusione dall’IVA era applicabile solo ai casi di rimborso puro delle retribuzioni, degli oneri fiscali e previdenziali, e delle altre spese relative ai dipendenti.
Ad esempio, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 346/2002 e la sentenza n. 19129/2010 della Suprema Corte avevano stabilito che solo gli importi eccedenti il rimborso effettivo dei costi del personale fossero soggetti a IVA. Successivamente, le Sezioni Unite della Corte (sentenza n. 23021/2011) hanno chiarito che, in caso di distacco con rimborso superiore o inferiore al costo effettivo, l’azienda utilizzatrice poteva detrarre l’IVA sull’intero importo della prestazione, come confermato anche nella sentenza n. 14053/2012.
Nonostante questa giurisprudenza consolidata, l’ordinanza di rinvio n. 2385/2019 della Cassazione ha sollevato dubbi sulla legittimità della norma nazionale rispetto alla direttiva IVA e ai principi stabiliti dalla Corte di giustizia europea. La Cassazione ha evidenziato come il distacco di personale, considerato una forma di «messa a disposizione del personale», avesse un trattamento fiscale differente rispetto ad altri istituti analoghi, come la somministrazione di manodopera, soggetta ordinariamente a IVA sull’intero importo.
L’intervento della Corte di giustizia UE
La Corte di giustizia UE, con la sentenza C-94/19, ha dichiarato l’illegittimità della norma nazionale (articolo 8 della legge 67/1988), stabilendo che anche il distacco o prestito di personale rientra nelle operazioni economiche inerenti all’esercizio d’impresa. La Corte ha sottolineato che l’importo del corrispettivo è irrilevante ai fini dell’IVA: ciò che conta è il nesso diretto tra il distacco e la somma corrisposta. Questa posizione è stata recepita dalla Cassazione nella sentenza n. 530/2021, che ha disapplicato la norma nazionale, riconoscendo la detraibilità dell’IVA pagata sul distacco basandosi esclusivamente sul collegamento diretto tra servizio e corrispettivo.
Le novità normative
Con l’articolo 167-ter del Decreto-legge 131/2024, il legislatore ha abrogato il comma 35 dell’articolo 8 della legge 67/1988, adeguandosi alle disposizioni europee e prevenendo ulteriori procedure di infrazione. La nuova disciplina si applica ai prestiti e distacchi di personale stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2025.
È stata inoltre introdotta una clausola di salvaguardia che tutela i comportamenti adottati dai contribuenti fino a tale data, purché in conformità con la sentenza della Corte di giustizia UE dell’11 marzo 2020 (causa C-94/19) o con l’articolo 8 abrogato, sempre che non siano già stati oggetto di accertamenti definitivi.
Conclusioni
La modifica normativa uniforma il trattamento IVA dei distacchi di personale alle direttive europee, eliminando disparità e incertezze interpretative. Le aziende interessate dovranno valutare attentamente i nuovi obblighi fiscali e adeguare i propri contratti in essere o futuri per evitare sanzioni e contenziosi.