La recente decisione della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 32679 del 16 dicembre 2024, affronta il tema della rateizzazione delle somme dovute dal contribuente, analizzandone le implicazioni sul piano giuridico, in particolare con riferimento al riconoscimento del debito tributario ai fini della interruzione della prescrizione.
Il principio di diritto
Fatta la debita premessa che “non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l’avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento”, secondo la Suprema Corte, la richiesta di rateizzazione da parte del contribuente comporta il riconoscimento del debito tributario ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. Tale principio è stato enunciato chiaramente: «La richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione e vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione, mentre il contribuente non può più, di regola, utilmente eccepire la mancata conoscenza delle cartelle e degli atti impositivi presupposti».
Effetti del riconoscimento del debito
Il riconoscimento del debito, derivante dalla domanda di rateizzazione o di definizione agevolata, è considerato un atto giuridico in senso stretto. Questo significa che, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, non è necessaria una specifica intenzione ricognitiva da parte del contribuente, ma è sufficiente la consapevolezza e la volontà di adempiere. La Corte ha ribadito che anche una domanda accompagnata da formule di salvaguardia, volte a preservare i diritti legati a giudizi pendenti, costituisce comunque un riconoscimento del debito ai fini della interruzione della prescrizione.
La richiesta di ratizzazione non costituisce novazione dell’obbligazione tributaria
Un aspetto cruciale affrontato dalla sentenza riguarda la natura della rateizzazione. La Corte ha escluso che la richiesta di rateizzazione possa configurare una novazione dell’obbligazione tributaria, ai sensi dell’art. 1230 c.c. La rateizzazione è semplicemente una modalità di estinzione dell’obbligazione originaria, che rimane inalterata nel titolo e nell’oggetto. Per configurare una novazione sarebbe necessario l’animus novandi, ossia la chiara e comune volontà delle parti di estinguere l’obbligazione originaria sostituendola con una nuova, accompagnata da un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.
Conclusioni
La domanda di rateizzazione è atto che comporta il riconoscimento del debito tributario ai fini dell’interruzione della prescrizione, per cui il contribuente che fosse intenzionato a far valere questa eccezione non deve chiederla. Tuttavia, tale domanda non determina alcuna modifica sostanziale del rapporto obbligatorio, configurandosi piuttosto come un’agevolazione per il contribuente, che beneficia di una modalità di pagamento dilazionata senza incidere sul titolo o sull’oggetto dell’obbligazione.
Questa sentenza rappresenta un tassello importante nel quadro interpretativo del diritto della riscossione tributaria, che evidenzia la rilevanza di un’accurata gestione delle richieste di rateizzazione e dei relativi effetti giuridici per evitare contenziosi e salvaguardare i diritti delle parti coinvolte.