Con sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024, la Corte di Cassazione afferma che ai fini dell’imposta di donazione non sono soggette a tassazione le donazioni indirette o informali. Dunque, le liberalità che non rivestono la forma solenne dell’atto di donazione prevista dall’art. 769 c.c. non sono tassate.
Le ipotesi ricorrenti sono quella del trasferimento di denaro fatto dal genitore ad un figlio mediante bonifico bancario come quella del pagamento del prezzo dell’acquisto dell’immobile del figlio da parte del genitore. Ebbene, in questi casi l’Agenzia delle Entrate, sulla base di una propria interpretazione, riteneva che anche queste forme di donazioni – definite rispettivamente informali o indirette – fossero da tassare. La Cassazione contrasta questa interpretazione che considera imprecisa.
Le donazioni indirette costituiscono manifestazione di capacità contributiva e devono essere sottoposte ad imposta solo se tali liberalità risultano da atti sottoposti a registrazione oppure se sono registrate volontariamente o in presenza di una dichiarazione resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento dei tributi.
Quest’orientamento giurisprudenziale trova conferma nello schema di decreto delegato di riforma dell’imposta di donazione – in corso di approvazione – il quale apporta delle modeste variazioni al testo attuale. Questo già prevede che le donazioni diverse da quelle con forma solenne sono sottoposte a registrazione esclusivamente nei casi in cui esse siano oggetto di atti sottoposti a registrazione o quando esse sono dichiarate dal contribuente nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi. Era l’Agenzia delle Entrate a dare una interpretazione sfavorevole al contribuente che oramai è sconfessata dalla Cassazione.