Il pagamento dei debiti tributari, a seguito del ravvedimento, deve avvenire prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali (art. 13, co. 2, D.Lgs. 74/2000).
Con la sentenza n.26274/2023, la Suprema Corte ha chiarito che la “formale conoscenza” deve essere propria del contribuente. A nulla rilevano le attività amministrative dirette nei confronti di terzi. Nel caso di specie, la Cassazione stabilisce che la richiesta di chiarimenti notificata all’utilizzatore delle fatture false nell’ambito di una verifica svolta nei confronti dell’emittente non preclude al soggetto utilizzatore la possibilità di aderire al ravvedimento operoso.