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Per gli imprenditori che intendano estromettere gli immobili attualmente posseduti in regime di impresa dal 2025 ci sono nuove opportunità per farlo in via agevolata. Il possesso di questi immobili, spesso, determina la “inoperatività” delle imprese con l’applicazione della disciplina che, per quanto di recente mitigata, rimane pur sempre penalizzante, comportando la tassazione di un reddito non effettivo.

La soluzione dell’assegnazione e/o cessione agevolata degli immobili detenuti in regime di impresa ma non utilizzati per l’esercizio dell’attività a favore dei soci o del titolare, in caso di impresa individuale, appare di grande interesse.

Dunque, si prospetta una nuova chance – in precedenza già realizzata – per le assegnazioni e le cessioni agevolate dei beni ai soci e per le trasformazioni agevolate in società semplici delle società che detengono gli stessi. Con questa soluzione risulterebbero così risolti i problemi conseguenti all’applicazione della disciplina delle cosiddette “società di comodo”, la quale ha ridimensionato ma non annullato i rischi, considerato che il recente Dlgs 192/2024 ha dimezzato i coefficienti per la determinazione dei ricavi e del reddito minimi previsti per le immobilizzazioni costituite da beni immobili con effetto già sul periodo 2024.

La disciplina delle assegnazioni e/o cessioni agevolate è stata (re)introdotta con la legge di bilancio 2025 (cfr. art. 1, commi 31-36, legge n.207/2024).

Le operazioni devono essere realizzate entro il 30.9.2025 e la qualifica di socio deve esistere al 30.9.2024.

I vantaggi.

Per chi si avvarrà di una delle soluzioni agevolate (assegnazione, cessione, trasformazione in società semplice) sul fronte delle imposte dirette e indirette (diverse dall’Iva) i vantaggi in termini impositivi sono i seguenti:

  • tassazione del reddito, realizzato per effetto dell’operazione agevolata, con un’imposta sostitutiva ridotta (8% o 10,5% per le società di comodo) che assolve agli obblighi fiscali sia della società che dei soci. L’imposta sostitutiva dovrà essere versata per il 60% entro il 30.9.2025 e il saldo entro il 30.11.2025;
  • riduzione del 50% dell’imposta di registro dovuta sui trasferimenti immobiliari e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa;
  • possibilità di determinare il valore dell’immobile nel suo valore catastale rivalutato in luogo del valore venale o di libro contabile. Detto valore – vantaggioso – varrà anche per la determinazione dell’eventuale reddito tassabile in capo ai soci;
  • le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano in società semplice sono assoggettate a un’imposta sostitutiva del 13 per cento, misura più elevata rispetto a quella prevista dall’articolo 14 del Dlgs 192/2024, attuativo della legge delega 111/2023.