“Di Fiore Nunziato avvocati tributaristi” ha assistito varie società che, a seguito della definizione dei propri debiti tributari con transazione fiscale inserita nell’ambito del concordato preventivo omologato, hanno ricevuto la notifica di cartelle di pagamento, derivanti da controlli automatizzati per tributi riferiti ad anni di imposta antecedenti al deposito della domanda di concordato, non inseriti dall’Agenzia delle Entrate nella certificazione del debito rilasciata ex art. 364 del decreto legislativo 12/01/2019 n. 14
Con l’impugnazione delle cartelle, i professionisti hanno eccepito la parziale infondatezza delle stesse. Considerata l’anteriorità del debito rispetto al deposito della domanda di concordato preventivo, poi omologata, l’Agenzia non può avanzare la pretesa impositiva per l’intero debito, pena la violazione del principio della par condicio creditorum, sancito dagli artt.2740 e 2741 c.c.. Per effetto dell’art. 184 L.F., vigente ratione temporis, il “nuovo” credito preteso con le suddette cartelle deve essere soddisfatto in “moneta concordataria”, vale a dire nella percentuale di soddisfazione approvata per i crediti della medesima categoria.
L’Agenzia ha recepito la tesi difensiva dei professionisti e, in sede di conciliazione giudiziale e/o in autotutela, ha rideterminato la pretesa nella suddetta misura.