Con sentenza resa all’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda proposta dalla società, assistita dall’Avv. Gennaro Nunziato, condannando il fornitore di energia alla restituzione della somma versate dalla società a titolo di addizionale provinciale sull’accisa sul consumo di energia, oltre agli interessi legali calcolati dal 31 gennaio 2020 fino al saldo.
Oggetto della controversia è stata la ripetizione di somme versate dalla società al fornitore di energia elettrica per effetto dell’applicazione dell’addizionale provinciale sull’accisa sul consumo di energia, imposta che è stata dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea. Gli avv.ti Nunziato e Di Fiore hanno sostenuto che, essendo il pagamento avvenuto in esecuzione di un tributo non dovuto, sussistesse il diritto alla restituzione ai sensi dell’art. 2033 c.c., con conseguente applicazione della prescrizione decennale.
Gli avv.ti Nunziato e Di Fiore hanno chiesto la restituzione delle somme versate in quanto il pagamento era avvenuto in esecuzione di una norma dichiarata illegittima. La richiesta di restituzione prevedeva il riconoscimento degli interessi legali a partire dalla data della costituzione in mora (31 gennaio 2020).
Controparte, per dimostrare l’infondatezza della richiesta di ripetizione, ha affermato che le somme risultavano riscosse legittimamente al momento del pagamento.
Il Tribunale ha accolto integralmente le tesi della difesa degli avv.ti Nunziato e Di Fiore, rigettando le eccezioni sollevate dal fornitore e riconoscendo la fondatezza della domanda di ripetizione.
Il Tribunale ha affermato il principio secondo cui, in presenza di un pagamento effettuato in esecuzione di una norma dichiarata incompatibile con il diritto UE, il fornitore è tenuto alla restituzione, a prescindere dal meccanismo con cui l’imposta è stata trasferita sul consumatore finale. Ha respinto le contestazioni del fornitore circa la discrepanza tra le somme richieste in diffida e quelle indicate in giudizio, ritenendo che ciò non incidesse sulla fondatezza della pretesa.
Il Tribunale ha riconosciuto la decorrenza degli interessi legali dal 31 gennaio 2020, data della diffida, escludendo l’applicazione del tasso maggiorato previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. Il giudice ha evidenziato che la ratio di tale disposizione è quella di scoraggiare condotte dilatorie nei processi civili, ma che nel caso di specie non ha ravvisato un comportamento strumentale da parte del debitore, perché il fornitore ha agito nel quadro di una normativa fiscale che soltanto dopo è stata dichiarata illegittima.
Dichiarazione dell’Avv. Gennaro Nunziato
“Questa sentenza è di grande rilievo perché ribadisce principi fondamentali in tema di prescrizione e ripetizione dell’indebito tributario. Il Tribunale ha riconosciuto che la diffida inviata dal creditore, anche se erroneamente indirizzata a un’altra società del gruppo, è idonea a interrompere la prescrizione quando il debitore ne ha avuto conoscenza. Inoltre, si è riaffermato il diritto alla restituzione delle somme versate in esecuzione di norme dichiarate illegittime, confermando la necessità di garantire la tutela delle imprese contro oneri impropriamente richiesti. Questo è un risultato importante per il settore e per la certezza del diritto.”