Con la sentenza 2080 del 17 luglio 2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha stabilito che la fideiussione correlata a un credito e menzionata in un decreto ingiuntivo non è soggetta all’imposta di registro proporzionale. Questo perché rientra nel regime delle operazioni IVA, anche se esenti, rispettando così il principio di alternatività IVA/Registro.
Un istituto di credito aveva contestato un avviso di liquidazione che richiedeva il pagamento dell’imposta di registro proporzionale dello 0,5% sull’importo garantito dalla fideiussione. La banca sosteneva che le garanzie sui finanziamenti a medio e lungo termine sono esenti dall’imposta di registro e che la fideiussione è sempre soggetta al regime IVA, come previsto dall’articolo 10 del DPR 633/1972.
I giudici hanno accolto le argomentazioni dell’istituto di credito, richiamando l’articolo 10, comma 1, della normativa IVA italiana, che esenta dall’imposta le prestazioni di servizi legate alla concessione, negoziazione e gestione di crediti, inclusa la fideiussione.
Pertanto, la fideiussione è considerata un’operazione imponibile, anche se esente, e quindi non soggetta all’imposta di registro proporzionale.