La Corte di Giustizia Tributaria della Campania accoglie l’appello presentato dall’avv. Gennaro Nunziato e condanna parte convenuta al rimborso dell’Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione pagate dall’azienda ma non dovute.
La controversia ha ad oggetto la restituzione della somma indebitamente versata a titolo di IRBA per gli anni 2019 e 2020. La Corte regionale afferma il principio di preminenza del diritto dell’Unione Europea rispetto a quello interno con esso contrastante, riportato dai difensori. La Legge n. 158/1990 prevede l’introduzione dell’imposta e con il D.Lgs. n. 398/1990, il Legislatore conferisce la possibilità all’ente territoriale di fissare una specifica aliquota. Tale normativa deve essere letta in una con l’art. l, par. 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio dell’Unione Europea, del 16 dicembre 2008. La disciplina europea prevede che gli Stati membri possono imporre altre imposte indirette sui prodotti già sottoposti ad accise per finalità specifiche. Con la procedura di infrazione rif. 2017/2114, la Commissione Europea, con riferimento all’IRBA, ha statuito che tale condizione non è soddisfatta. La Commissione accerta che l’IRBA non ha finalità specifiche ma unicamente di bilancio. Pertanto, la Corte disapplica la normativa nazionale e riconosce alla società la piena restituzione degli importi versati a titolo di IRBA.