L’avviso di accertamento catastale, con il quale l’Agenzia rettifica la proposta di classamento a seguito di presentazione di Docfa da parte del contribuente, deve essere motivato in modo specifico e dettagliato se la rettifica è frutto di una diversa valutazione della situazione di fatto denunciata dal contribuente. In questa ipotesi, esso non può limitarsi ad indicare i dati catastali rettificati. E così, ad esempio, il frazionamento immobiliare determina necessariamente una differente situazione di fatto dell’originario e unico bene.
In questi casi, l’accertamento catastale necessita di una motivazione adeguata che spieghi le ragioni per le quali il classamento proposto non è accettato. In mancanza, l’avviso di accertamento risulterà viziato perché privo di una valida motivazione e quindi in contrasto con le norme di cui all’art. 3 della l. 241/1990 e dell’art. 7 della l. 212 del 2000.
Ciò trova conferma nelle pronunce della Corte di Cassazione. I giudici di legittimità sostengono che quando la rettifica è operata in base ad un apprezzamento delle caratteristiche di fatto dell’immobile, e non per effetto solo di una differente valutazione economica, la motivazione deve essere approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso.
Invece, sempre secondo la Cassazione e sempre in ipotesi di rettifiche di procedure Docfa, l’obbligo di motivazione dell’accertamento catastale può ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Amministrazione finanziaria e la discrasia tra rendita proposta e attribuita derivi da una stima differente del valore economico dei beni classati.
In caso contrario, ovvero nell’ipotesi in cui la discrasia non derivi dalla stima del bene, bensì da una diversa valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, che per delimitare l’oggetto del giudizio.