Per il periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, potranno versare la seconda rata dell’acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, senza pagamento di interessi, il 16 gennaio 2024. A stabilirlo è l’art. 4 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, il quale prevede lo slittamento del termine ordinario fissato per il 30 novembre 2023.
Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in 5 rate di pari importo, con scadenza il 16 di ogni mese, da gennaio a maggio. In caso di rateazione sono dovuti gli interessi del 4% annuo.
Con circolare 9 novembre 2023, n. 31/E, l’Agenzia delle Entrate delimita l’ambito soggettivo di applicazione del rinvio.
Sono inclusi gli imprenditori titolari dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria. Mentre sono esclusi: i) le società di persone e le associazioni professionali, a meno che la persona fisica che partecipa a un’associazione professionale sia dotata di una propria partita IVA per le attività svolte al di fuori dell’associazione; ii) i collaboratori familiari dell’impresa familiare; iii) il coniuge del titolare dell’azienda coniugale.