In ambito tributario l’accollo e la compensazione sono disciplinati dall’art. 8, commi 1 e della. L 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e dall’art. 17 D.Lgs. n. 241/1997.
Nel corso degli anni sono sorti dubbi interpretativi e relativi contenziosi sulla possibilità per l’accollante di estinguere il debito tributario oggetto di accollo mediante compensazione con i propri crediti d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla questione con Risoluzione n. 140/E del 15/11/2017 e ha espresso parere negativo nel senso che il debito oggetto di accollo non può essere pagato mediante compensazione con i crediti d’imposta del soggetto accollante in quanto l’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 prevede che la compensazione avvenga tra medesimi soggetti.
Questa interpretazione è stata, poi, confermata dall’art. 1 del d.l. 124/2019 il quale ha espressamente vietato il pagamento del debito tributario oggetto di accollo attraverso la compensazione con i crediti dell’accollante. In altri termini, chi si accolla un debito tributario altrui non può pagarlo tramite la compensazione in F24.
Ciò significa che prima della data di entrata in vigore della suddetta norma (25/12/2019) l’accollo con compensazione era ammesso, altrimenti il legislatore non avrebbe avuto necessità di intervenire, tanto più che l’intervento non ha la funzione di dare un’interpretazione autentica di una precedente norma, inesistente sul punto.
Nel caso di violazione del divieto, il versamento si considera non avvenuto e sono irrogate sanzioni differenziate per l’accollante e l’accollato:
– per l’accollato la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997);
– per l’accollante la sanzione pari al 30% del credito utilizzato, ove il credito fosse esistente, ovvero dal 100% al 200% qualora il credito fosse inesistente.
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 59/E del 2021 e con provvedimento n. 244683 del 2021 ha fornito le istruzioni per la compilazione del modello F24 e per i versamenti ed individuato i codici da inserire nel modello F24.