L’art. 1, commi da 126 a 147, della legge n. 197/2022 ha modificato la disciplina fiscale delle “cripto-attività”, introducendo la lett. c-sexies) al comma 1 dell’art. 67 del TUIR. è così prevista una nuova categoria di redditi diversi, riconducibile alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti.
Rientrano nella lett. c-sexies) dell’art. 67 del TUIR i proventi e le plusvalenze derivanti dalle seguenti operazioni in cripto-attività:
– cessione a pronti, rimborso o permuta di cripto-attività aventi diverse caratteristiche e funzioni;
– cessione a titolo oneroso di utility token, cioè rapporti da cui deriva il diritto di acquistare a termine il prodotto o il servizio. Non costituisce reddito l’acquisto del bene o servizio a prezzo scontato per effetto dell’esercizio del diritto;
– attività di staking;
– cessione a termine di cripto-valute (e, in generale di cripto-attività) che non costituiscono strumenti finanziari in forma digitale;
– cessione di NFT già “emessi”.
Maggiori informazioni e chiarimenti sono riportati nella circolare n.30/E del 27.10.2023 dell’Agenzia delle Entrate, qui consultabile: