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L’art. 1, commi da 126 a 147, della legge n. 197/2022 ha modificato la disciplina fiscale delle “cripto-attività”, introducendo la lett. c-sexies) al comma 1 dell’art. 67 del TUIR. è così prevista una nuova categoria di redditi diversi, riconducibile alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti.

Rientrano nella lett. c-sexies) dell’art. 67 del TUIR i proventi e le plusvalenze derivanti dalle seguenti operazioni in cripto-attività:

– cessione a pronti, rimborso o permuta di cripto-attività aventi diverse caratteristiche e funzioni;

– cessione a titolo oneroso di utility token, cioè rapporti da cui deriva il diritto di acquistare a termine il prodotto o il servizio. Non costituisce reddito l’acquisto del bene o servizio a prezzo scontato per effetto dell’esercizio del diritto;

– attività di staking;

– cessione a termine di cripto-valute (e, in generale di cripto-attività) che non costituiscono strumenti finanziari in forma digitale;

– cessione di NFT già “emessi”.

Maggiori informazioni e chiarimenti sono riportati nella circolare n.30/E del 27.10.2023 dell’Agenzia delle Entrate, qui consultabile:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5589638/Circolare+criptoattivita+del+27+ottobre+2023.pdf/1154a95a-80ea-a6ec-bcc0-731b844db9e6