Skip to main content

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto del 30 gennaio 2025, n. 18, hanno definito le modalità di attuazione degli schemi assicurativi per i rischi catastrofali. Il decreto, che entrerà in vigore il 14 marzo, stabilisce le imprese obbligate ad aderire, gli ambiti di copertura assicurativa e le calamità naturali da assicurare, oltre a specificare alcuni aspetti degli schemi di assicurazione.

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2025 e attua le disposizioni dell’art. 1 comma 105 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213. Il decreto mille proroghe, approvato definitivamente dalla Camera il 20 febbraio, ha posticipato al 31 marzo 2025 il termine per la stipula delle polizze obbligatorie da parte delle imprese italiane e di quelle non residenti con stabile organizzazione in Italia, per coprire i danni causati da calamità naturali ai beni materiali.

Le assicurazioni contro i rischi catastrofali sono di grande rilevanza in Italia, un paese particolarmente vulnerabile ai disastri naturali. L’Ania evidenzia che circa il 40% delle abitazioni italiane si trova in aree a rischio sismico elevato, mentre quasi il 95% dei comuni è esposto al rischio di frane, alluvioni e erosione costiera. Nonostante ciò, la diffusione delle assicurazioni contro tali eventi è ancora molto bassa: solo il 6% delle abitazioni e il 5% delle aziende sono coperte. Questo divario, evidenziato dall’EIOPA, risulta particolarmente evidente rispetto a paesi come la Grecia, con Italia e Grecia che registrano i più alti tassi di esposizione e bassa penetrazione assicurativa.

L’assicurazione catastrofale svolge un ruolo fondamentale nella mitigazione delle perdite derivanti da eventi naturali estremi, come sottolineato anche dall’Ivass. Inoltre, le coperture assicurative contribuiscono positivamente alla gestione del debito pubblico. A livello europeo, il G7 ha promosso linee guida per definire partnership pubblico-private nella gestione dei rischi da catastrofi naturali, con lo scopo di migliorare la protezione dei cittadini e delle imprese.

Per quanto riguarda la legge di bilancio 2024, è stato introdotto l’obbligo per le imprese di sottoscrivere polizze assicurative per coprire danni a beni causati da eventi catastrofali verificatisi in Italia. Le imprese agricole e quelle che non rispettano le normative edilizie sono escluse dall’obbligo. Le polizze devono coprire terreni, edifici, impianti e attrezzature industriali e commerciali contro eventi naturali come terremoti, frane, inondazioni e alluvioni.

Le imprese che non adempiono a questo obbligo non potranno accedere a contributi pubblici per eventi calamitosi. Le compagnie di assicurazione che rifiutano di emettere tali polizze saranno soggette a sanzioni pecuniarie.

Le compagnie di assicurazione possono cedere fino al 50% degli indennizzi a SACE S.p.A., garantendo a quest’ultima un fondo di 5 miliardi di euro all’anno, finanziato dallo Stato per il triennio 2024-2026. Secondo le stime, il valore delle proprietà aziendali soggette all’obbligo assicurativo ammonta a circa 4.000 miliardi di euro, di cui 2.500 miliardi già coperti dalle assicurazioni e 1.500 miliardi derivanti da nuovi rischi.

Il decreto definisce anche i dettagli sulle polizze, specificando che le assicurazioni coprono danni derivanti da fenomeni come alluvioni, sismi e frane, ma non dai danni provocati direttamente dall’uomo, da conflitti armati o da inquinamento. Le compagnie devono stabilire i limiti di rischio e aggiornare annualmente i loro portafogli, considerando anche la cessione dei rischi a SACE. Le polizze possono prevedere un “scoperto” a carico dell’assicurato, con una percentuale che varia in base al valore dell’assicurato, ma non superiore al 15% per somme fino a 30 milioni di euro. Per importi superiori a 30 milioni, la percentuale di danno a carico dell’assicurato sarà determinata attraverso la negoziazione tra le parti.