In attuazione della riforma Cartabia, con applicabilità ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023, il D.M. n. 110/2023 del Ministero della Giustizia ha fissato i criteri di redazione e regolato gli schemi informatici degli atti del processo civile per le cause di valore inferiore ai 500.000 euro.
In conformità all’art. 121 c.p.c., i criteri guida sono la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali.
L’art. 2 fornisce l’articolazione con la quale vanno redatti gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento, applicabile, in quanto compatibile, a tutti gli altri atti del processo.
L’art. 3 fissa i limiti dimensionali degli atti processuali, in base alla tipologia. Gli artt. 4 e 5 designano gli elementi esclusi da questi limiti e le deroghe agli stessi.
L’art. 6 spiega le tecniche redazionali.
L’art. 7 delinea i criteri di redazione dei provvedimenti del giudice.
L’art. 8 illustra gli schemi informatici e le relative specifiche tecniche, rinviando a quanto già previsto dall’art. 11 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44.
Tecniche redazionali atti
La redazione di atti di citazione e ricorsi, comparse di risposta, memorie difensive, controricorsi e atti di intervento è così articolata:
a) intestazione: indicazione Ufficio giudiziario;
b) parti processuali;
c) parole chiave: individuano l’oggetto del giudizio e devono essere massimo n.20;
d) impugnazioni: estremi provvedimento impugnato, con indicazione dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso, data della pubblicazione e dell’eventuale notifica;
e) fatti e motivi in diritto: esposizione distinta e specifica, in parti dell’atto separate e rubricate; impugnazioni: individuazione capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi;
f) parte in fatto: riportare i fatti richiamando i documenti, allegati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, se possibile consultabili con collegamento ipertestuale;
g) motivi di diritto: esposizione delle questioni pregiudiziali e preliminari, poi, di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali;
h) conclusioni: indicazione per ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito ed eventuali subordinate;
i) mezzi di prova e indice dei documenti prodotti: indicazione specifica con stessa numerazione e denominazione riportate nell’atto;
l) valore della controversia;
m) richiesta di distrazione delle spese;
n) patrocinio a spese dello Stato: indicazione provvedimento di ammissione.
Gli atti successivi devono indicare il numero di ruolo del giudizio e la loro stesura seguire le regole generali sopra riportate.
Limiti dimensionali atti processuali
L’esposizione è contenuta nel limite massimo di:
a) 80.000 caratteri per atto di citazione e ricorso, comparsa di risposta e memoria difensiva, atti di intervento e chiamata di terzi, comparse e note conclusionali, atti introduttivi dei giudizi di impugnazione;
b) 50.000 caratteri per memorie, repliche e tutti altri atti del giudizio;
c) 10.000 caratteri per note scritte.
Nel calcolo del numero dei caratteri non devono essere computati: gli spazi, l’intestazione, le parti, le parole chiave, l’oggetto di impugnazione, le conclusioni, i mezzi di prova e l’indice, il valore della controversia e le spese del processo, la data e il luogo con le sottoscrizioni, le relazioni di notifica e relative richieste e dichiarazioni nonché i riferimenti giurisprudenziali nelle note.
I limiti possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità.
Tecniche redazionali
Gli atti sono redatti con caratteri di tipo corrente, preferibilmente:
a) caratteri di dimensioni di 12 punti;
b) interlinea di 1,5;
c) margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.
Le note sono consentite per indicare precedenti giurisprudenziali e riferimenti dottrinari.
Criteri redazione provvedimenti del giudice
Il giudice redige i provvedimenti in modo chiaro e sintetico, nel rispetto degli stessi criteri, in quanto compatibili.
Le dimensioni del provvedimento devono essere correlate alla complessità della controversia, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti.
In caso di provvedimenti soggetti a impugnazione, i giudici devono indicare i capi in modo separato e numerato.
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