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a cura della dr.ssa Maria Laghi

Il Consiglio dei Ministri n. 118 del 14 marzo 2025 ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie. Vediamo nel dettaglio le principali modifiche.

CAPO I – Adempimenti Tributari

  • Coefficienti per il regime forfetario: Fino all’adozione dei nuovi coefficienti Ateco 2025, si continueranno a utilizzare i coefficienti previsti dalla Legge 145/2018 e la classificazione Ateco 2017.
  • Divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie: Resta permanente il divieto per gli operatori IVA che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di consumatori finali.
  • Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per le ricariche elettriche: Gli operatori del settore devono trasmettere i dati giornalieri escludendo le informazioni personali dei clienti.
  • Comunicazione unica per redditi da lavoro autonomo: Dal 2026, le Certificazioni Uniche (CU) per i redditi da lavoro autonomo dovranno essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo.
  • Trasmissione annuale delle spese sanitarie: A partire dai dati relativi al 2025, i soggetti obbligati dovranno inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria con cadenza annuale anziché semestrale.

CAPO II – Concordato Preventivo Biennale

  • Abolizione per i forfetari: L’istituto del concordato preventivo biennale è abrogato dal 1° gennaio 2025 per i contribuenti in regime forfetario.
  • Aliquote applicabili dal 2025-2026:
    • Per i soggetti Irpef con redditi oltre 85.000 euro si applica l’aliquota prevista dall’art. 11, co. 1 lett. c) del TUIR.
    • Per i soggetti Ires, si applica l’aliquota prevista dall’art. 77 del TUIR.
    • Per società e associazioni (art. 5 e 116 del TUIR), il limite di 85.000 euro è indipendente dalla quota imputata ai soci.
  • Esclusioni dal concordato:
    • Chi dichiara redditi autonomi e partecipa a società tra professionisti è escluso a meno che anche la società aderisca.
    • Se un socio rientra in una causa di esclusione, l’intera società decade dal concordato.
  • Conferimenti d’azienda: L’esclusione dal regime si applica anche ai conferimenti di azienda o rami d’azienda.
  • Termine di adesione al concordato biennale: per effetto dell’intervento normativo, il termine di adesione al concordato ex art. 9, co. 3, D.l. 13/2024, è posticipato al 30 settembre, ovvero per soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

CAPO III – Giustizia Tributaria

  • Attestazione di conformità: Il difensore deve attestare la conformità della copia informatica ai documenti cartacei, pena l’inammissibilità degli stessi.
  • Lettura immediata del dispositivo: Il presidente della corte deve dare lettura immediata del dispositivo della sentenza, salvo riserva di deposito entro 7 giorni con contestuale comunicazione ai difensori.
  • Rimborso al contribuente: Il rimborso delle somme versate in eccesso spetta anche dopo il primo grado di giudizio.
  • Messa in mora via PEC: Modifica all’art. 70 del D.Lgs. 546/92 che consente la messa in mora tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
  • Conciliazione fuori udienza per i giudizi in Cassazione: Si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma del 2023 (D.Lgs. 220/2023), inclusi quelli iniziati prima del 5 gennaio 2024.

CAPO IV – Sanzioni Tributarie

  • Modifiche alle sanzioni doganali e delle accise: Nuove disposizioni per gli artt. 88, 96 e 112 dell’allegato 1 del D.Lgs. 141/24.
  • Autotutela e riduzione delle sanzioni: L’art. 17-bis del D.Lgs. 472/97 consente la riduzione delle sanzioni in caso di annullamento parziale in autotutela, anche se l’atto è divenuto definitivo.
  • Omessa registrazione degli atti:
    • Sanzione fissa di 250 euro per omessa registrazione.
    • Sanzione di 150 euro per tardiva registrazione.
    • Applicazione anche per atti soggetti a regimi sostitutivi o agevolati.